Nozioni di base

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Conservazione sostitutiva, quali documenti è possibile conservare in digitale?
Di seguito un elenco esemplificativo (non esaustivo) dei documenti che è possibile conservare in modalità digitale (conservazione sostitutiva):
   Fatture
   ddt
   Ricevute fiscali
   Scontrini fiscali
   Bilancio d’esercizio (stato patr., conto econ., nota integrativa, relaz gest., relaz. sindaci e rev.)
   Dichiarazioni fiscali
   Modulistica pagamenti (es.: modelli F23 e F24)
   Registri Contabili (es.: libro giornale, registri IVA, mastri, libro inventari, etc.)
   Libro unico del lavoro
   Cud
   Offerte
   Contratti
   Corrispondenza
   Libro dei soci
   Libro delle obbligazioni
   Libro delle adunanze e delle deliberazioni
   Documenti sanitari
   Documenti protocollati prodotti da Pubbliche Amministrazioni o da società soggette a obbligo di protocollazione informatica
   Mandati di pagamento e reversali
   Etc.
Per alcune tipologie di documenti la conservazione sostitutiva è l’unico metodo di conservazione legalmente valido in quanto, per loro stessa natura, queste tipologie di documenti non possono essere materializzati su carta. Di seguito un elenco esemplificativo (non esaustivo):
   PEC – Messaggi e ricevute di Posta Elettronica Certificata
   FatturaPA
   Contratti firmati digitalmente
   Etc.
Responsabile della Conservazione sostitutiva, chi è?
Il responsabile della conservazione, figura obbligatoria per legge, è colui che organizza, presiede e controlla l’intero sistema di conservazione.
Il ruolo di Responsabile del procedimento di conservazione può essere ricoperto da figure interne all’organizzazione – azienda privata o PA – che effettua il processo di conservazione sostitutiva oppure delegato ad un terzo outsourcer qualificato.